Fino a poco tempo fa, in molte piccole imprese di trasporto rifiuti il Responsabile Tecnico era semplicemente il titolare. Dal 2 gennaio 2026 le regole sono cambiate: la Delibera n. 6 del 26 novembre 2025 del Comitato nazionale dell'Albo ha riscritto requisiti e verifiche dei Responsabili Tecnici, sostituendo diverse delibere precedenti.
Cosa cambia per il legale rappresentante
- Il legale rappresentante può essere dispensato dalla verifica di idoneità solo se ha almeno tre anni di esperienza e un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- Anche quando è dispensato, può fare da RT esclusivamente per la propria impresa, non per altre.
- Se cessa dalla carica di legale rappresentante, per continuare a fare l'RT deve sostenere la verifica di aggiornamento entro i termini previsti.
Chi resta scoperto
Il caso più frequente è il titolare di una ditta individuale, magari un autospurgo o un piccolo trasportatore, con tanti anni di esperienza ma senza diploma superiore. Con le nuove regole non può più autonominarsi Responsabile Tecnico. Le alternative sono due: superare la verifica di idoneità presso l'Albo, oppure nominare un RT esterno.
E se il Responsabile Tecnico non supera la verifica?
Le sessioni di verifica del 2026 sono ripartite con quiz nuovi, e non tutti le superano al primo tentativo. In alcune situazioni il legale rappresentante può coprire il ruolo per un periodo limitato, ma è una soluzione temporanea. Se l'impresa resta senza RT valgono i 30 giorni per la sostituzione.
Cosa ti conviene fare
- Controlla chi è oggi l'RT della tua impresa e con quali requisiti è stato nominato.
- Se è il titolare, verifica diploma ed esperienza rispetto alla nuova delibera.
- Se qualcosa non torna, non aspettare un controllo o il rinnovo: regolarizza prima.
